Sezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013

Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli attidi carattere normativo e amministrativo generale

  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubblicheamministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali iriferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statalepubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolanol'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi'pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioniemanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generalesulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, suiprocedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di normegiuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni perl'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

  2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delleattivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gliestremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

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