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- IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI (deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27/05/2020)
L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 6 per mille (comma 748);
L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari al 10,60 per mille.
Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
- Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:
- Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille;
- Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille.
- Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 la cui aliquota è pari a 1 per mille (comma 753):aliquota pari a 10,6 per mille,
Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
Per il 2020 le scadenze di pagamento sono: sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.
Il Responsabile Ufficio Tributi - F.to: Dott. Emilio Dante Martino